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Statuto SPOLIA CULTURE

 

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l’ «Associazione Spolia Culture», in forma abbreviata «Spolia Culture».

 

Art. 2 – Scopo

«Spolia Culture» ha per scopo istituzionale la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e paesaggistico attraverso la tutela e le più appropriate forme di utilizzazione e comunicazione. «Spolia Culture» non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi, fondi, riserve, né capitale ai soci, anche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione.

 

Art. 3 – Soci, società, enti esterni sostenitori e Spolia Culture Friends

Possono far parte di «Spolia Culture», come soci ordinari, sostenitori o onorari, società od enti che siano in grado di apportare un effettivo contributo al perseguimento dei fini statutari. I soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote e dei contributi associativi. Possono concorrere al perseguimento degli scopi istituzionali di «Spolia Culture», sulla base di accordi con «Spolia Culture», anche società ed enti ad essa esterni, che siano in grado di apportare un valido contributo; tali società ed enti sono ammessi a partecipare all’Assemblea Generale con funzioni consultive.

«Spolia Culture» può essere sostenuta anche da persone fisiche, denominate «Spolia Culture Friends» secondo modalità da loro stesse definite con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio Direttivo. «Spolia Culture Friends» sono ammessi a partecipare all’Assemblea Generale con funzioni consultive, secondo le modalità all’uopo stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione a Socio, da richiedere mediante domanda scritta, è subordinata all'accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

Lo status di associato non è trasmissibile e la sua quota non è rivalutabile.

 

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

La qualifica di Socio dà diritto a partecipare all’assemblea e ad esercitare il voto secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I Soci hanno il dovere di versare annualmente la quota associativa e rispettare le norme dello statuto.

 

Art. 5 - Organi di gestione

Gli organi di gestione di «Spolia Culture » sono i seguenti:

 

  1. Assemblea Generale
  2. Presidente
  3. Consiglio Direttivo

 

Art. 6 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta dai soci ordinari, sostenitori ed onorari. Ogni socio ordinario e sostenitore ha diritto ad un voto. I soci onorari partecipano all’Assemblea con funzioni consultive. «Spolia Culture Friends» partecipano all’Assemblea con funzioni consultive a mezzo di un rappresentante prescelto secondo le modalità all’uopo stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci consuntivi e previsionali ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

È ammesso il voto per delega. Nessun delegato potrà avere più di due deleghe. Può essere delegato qualunque terzo, purché socio. L’Assemblea nomina il Presidente ed il Consiglio Direttivo e stabilisce l’eventuale compenso annuo dei membri di quest’ultimo; determina e delibera, con la presenza della metà dei soci aventi diritto al voto e con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti, sulle modifiche al presente statuto; revoca per grave e giusta causa la qualifica di soci «Spolia Culture»; approva il programma annuale di attività e il bilancio consuntivo economico-finanziario predisposti dal Consiglio Direttivo.

Ad eccezione dei casi per i quali sono richieste maggioranze qualificate, le delibere di «Spolia Culture» sono prese dalla metà dei soci presenti e a maggioranza semplice dei votanti. L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta da inviare per posta ordinaria o per posta elettronica almeno dieci giorni prima della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e redige un verbale delle sue riunioni, a cura di un Segretario designato di volta in volta all'inizio dei lavori.

 

Art. 7 - Presidente

Il Presidente «Spolia Culture» convoca e presiede l'Assemblea generale, ordinaria e straordinaria, e il Consiglio Direttivo. Il Presidente è nominato inizialmente, all'atto della costituzione di «Spolia Culture», dai soci e successivamente dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il suo mandato è rinnovabile.

 

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto inizialmente da un numero variabile di membri, compreso il Presidente, nominati dall’Assemblea Generale. I membri elettivi del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Art. 9 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione dei nuovi soci; determina anno per anno la quota associativa; propone all’Assemblea la revoca, per grave e giusta causa, della qualifica di soci dell’Associazione; approva il regolamento di adesione agli «Spolia Culture Friends»; predispone il programma annuale di attività, la proposta di bilancio consuntivo economico-finanziario e il bilancio preventivo; nomina il Direttore Amministrativo; determina le eventuali indennità da corrispondere ai componenti degli altri organi statutari; delibera sull’ammissione dei nuovi soci; può istituire comitati di studio, divisi per ambiti territoriali e/o tematici; valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile di «Spolia Culture ». Il Consiglio Direttivo è convocato e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del programma di attività e del bilancio consuntivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. È ammesso il voto per delega. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, a cura di un Segretario designato di volta in volta all'inizio dei lavori, il relativo verbale.

 

Art. 10 - Direttore Amministrativo. Il Consiglio Direttivo può eleggere, tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, un Direttore Amministrativo, che dura in carica fino alla scadenza del mandato di Consigliere, oppure fino alle sue dimissioni o revoca. Il Direttore Amministrativo sovraintende a tutta la gestione amministrativa, in stretta collaborazione con il presidente.

 

Art. 11 - Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può chiedere all'Assemblea Generale la costituzione di un Comitato Scientifico, con i seguenti incarichi: a) studiare le iniziative di «Spolia Culture » nella prospettiva di breve, medio e lungo periodo; b) proporre la formazione di gruppi ristretti di lavoro, aperti anche a specialisti esterni, per la realizzazione di particolari ricerche o lo svolgimento di attività per le quali sia raccomandabile tale modalità di gestione; c) collaborare con il Consiglio Direttivo nella formulazione del programma annuale da sottoporre in via preventiva all'approvazione dell'Assemblea generale. I membri del Comitato Scientifico, che ha la funzione di organo consultivo, durano in carica tre anni. Il Comitato Scientifico nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un Direttore, che ne coordina l'attività e resta in carica per un anno, ed è rieleggibile. Le riunioni del Comitato Scientifico potranno tenersi anche fuori della Sede di «Spolia Culture» e i risultati della sua attività dovranno essere comunicati al Consiglio Direttivo.

 

Art. 12 - Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo può chiedere all'Assemblea Generale la costituzione di un Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi, tra i quali il Presidente. Essi durano in carica tre anni, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione di «Spolia Culture»; vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

 

Art. 13 – Sede

«Spolia Culture» ha la sede principale in Roma, Viale Angelico 38. Altre sedi possono essere istituite sia in Italia che all’estero.

 

Art. 14 – Patrimonio

Il patrimonio di «Spolia Culture» è costituito:

  1. dalle quote annuali dei soci ordinari nella misura decisa dall’Assemblea anno per anno;
  2. dai contributi ordinari e straordinari versati dai soci e dai terzi;
  3. da donazioni o lasciti in genere;
  4. da ricavi per servizi eventualmente prestati a terzi.

 

Art. 15 - Esercizio sociale

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Gli eventuali avanzi della gestione saranno destinati al perseguimento delle finalità di «Spolia Culture » e non potranno essere ripartiti a nessun titolo tra gli associati.

 

Art. 16 - Durata e scioglimento

La durata di «Spolia Culture» è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento con delibera assembleare verranno nominati uno o più liquidatori, i quali provvederanno, con il controllo del Collegio dei Revisori, se costituito, alle operazioni di liquidazione. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

 

Art. 17 - Recesso

I Soci hanno diritto di recedere da «Spolia Culture», con comunicazione scritta al Presidente, da inviarsi entro e non oltre i trenta giorni anteriori alla chiusura di ciascun esercizio. Il recesso avrà efficacia alla data di chiusura dell’esercizio medesimo. Il socio receduto dovrà versare tutti i contributi dovuti sino alla data di efficacia del recesso e non avrà alcun diritto sul patrimonio di «Spolia Culture». Il socio si intenderà decaduto di diritto ove cessi la propria attività, ove sia sottoposto a procedure concorsuali, ove sia posto in stato di liquidazione e ove non abbia versato la quota associative per due annualità.

 

Art. 18 - Disposizione di Rinvio

Per tutto quanto previsto e non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla legge vigente.